Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo VI›Capo I
Art. 153
In vigore dal 27 ago 1940
La ricevitoria deve restare aperta al pubblico tutti i giorni, tranne quelli riconosciuti festivi agli effetti civili, e nel giorno di chiusura del giuoco fino all'ora stabilita.
L'orario è fissato dall'Intendenza di finanza, che, conformandosi alle abitudini locali, senza pregiudizio degli interessi dell'amministrazione, può consentire un'abbreviazione di orario di lavoro nei primi giorni della settimana ed un prolungamento in quelli prossimi alla chiusura del giuoco, purchè in una settimana non si eccedano, in complesso, 48 ore lavorative.
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