Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo II
Art. 156
In vigore dal 31 mar 1955
Le collettorie hanno sede in località, dove, per ragioni di distanza dalle ricevitorie, per difficoltà di comunicazioni od altre speciali condizioni, non si rende, altrimenti, agevole la raccolta del giuoco.
L'istituzione e la soppressione delle collettorie sono autorizzate dall'intendente di finanza; la conversione delle collettorie in ricevitorie o viceversa è autorizzata dal Ministro per le finanze.
Le collettorie sono esercitate con le stesse norme, in quanto siano compatibili, che regolano le ricevitorie del lotto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-156