Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo VI›Capo I
Art. 152
In vigore dal 27 ago 1940
Nei locali delle ricevitorie del lotto non può essere esercitato alcun commercio od industria.
Solo quando si tratti di ricevitorie con aggio inferiore a L. 6.000, l'Intendenza di finanza può consentire, nello stesso locale, l'esercizio di commerci ed industrie, conciliabili col decoro dell'amministrazione e con la comodità del pubblico.
In casi eccezionali determinati dalle difficoltà di trovare locali liberi, il Ministero può consentire che commerci od industrie si esercitino da altri nei locali delle ricevitorie, quale sia il reddito e l'importanza di queste, e consentire altresì che l'esercizio di ricevitorie di qualsiasi reddito possa svolgersi in locale dove si tengano, da altri, industrie o commerci sempre compatibili con la gestione della ricevitoria, col decoro della amministrazione e con la comodità del pubblico,
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