Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo VICapo I

Art. 150

In vigore dal 31 mar 1955
Le Intendenze di finanza possono autorizzare lo spostamento di una ricevitoria da un locale all'altro nell'ambito del Comune, purchè sia rispettata la distanza di almeno 200 metri dalle altre ricevitorie. Soltanto in casi di assoluta necessità può derogar alla prescrizione relativa alla distanza. Contro la relativa determinazione dell'intendente è ammesso ricorso al Ministro, il quale decide sentito il parere del Consiglio di amministrazione del lotto.

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