Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo II

Art. 158

In vigore dal 27 ago 1940
Al collettore spetta un aggio lordo pari alla metà di quello spettante al ricevitore sulle riscossioni della collettoria, ma restano a suo carico le spese per pigione del locale, per mobili, trasporti, stampati, ed ogni altra di amministrazione, purchè, però, l'aggio a favore del collettore non risulti inferiore al 3 % delle riscossioni che egli effettua. In casi particolari il Ministero può autorizzare una diversa ripartizione dell'aggio.
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