Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo III

Art. 163

In vigore dal 27 ago 1940
Tutti coloro che avevano conseguito la nomina di ricevitori del lotto anteriormente alla pubbicazione del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, sono inquadrati in un ruolo distinto nelle cinque classi stabilite dall' della legge stessa. Per l'assegnazione dei ricevitori del lotto alla propria classe, si tiene a base l'aggio lordo medio triennale della ricevitoria di cui essi sono titolari, nonché la durata del servizio prestato in qualità di ricevitore in qualsiasi ricevitoria, computato in ragione di L. 150 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio. Non interrompono il periodo di effettivo servizio le assenze determinate: a) dal servizio militare obbligatorio; b) dal congedo annuale di un mese; c) dal congedo straordinario di un altro mese per ogni anno anche se motivato da ragioni di salute.
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