Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo III
Art. 167
In vigore dal 27 ago 1940
La nomina a ricevitore, dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 19 ottobre 1938 spetterà esclusivamente a quelli iscritti nel ruolo degli aiuto-ricevitori. Detta nomina è fatta con decreto del Ministro per le finanze.
I prescelti hanno l'obbligo di prestare giuramento all'atto di assumere il servizio, con la procedura indicata nell'articolo precedente, qualora non l'abbiano già prestato all'atto della nomina ad aiuto-ricevitori.
Per ogni ricevitore è tenuto presso l'amministrazione centrale del lotto uno stato matricolare.
Il ricevitore ha l'obbligo di comunicare, a mezzo della Intendenza, tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-167