Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo IV
Art. 169
In vigore dal 27 ago 1940
I commessi di carriera che hanno conseguito la qualifica di aiuto-ricevitori vengono inquadrati in apposito ruolo che costituirà la base per la nomina a ricevitore.
Tale ruolo sarà formato in base all'anzianità di servizio effettivo prestato quale commesso di carriera alla data del 31 dicembre 1938, attribuendo un punto per ogni anno di servizio intero ed un dodicesimo di punto per ogni mese, nonché ai titoli di merito posseduti da ciascun commesso o valutati nei modi stabiliti nel successivo articolo. Non interrompono il periodo di effettivo servizio soltanto le assenza determinate:
a) dal servizio militare obbligatorio;
b) dal congedo annuale di 15 giorni e dalle malattie che non superino complessivamente due mesi per ogni anno;
c) dalla dimostrata impossibilità di essere stato assunto a prestare servizio nelle ricevitorie.
Storico versioni
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