Art. 167
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo III

Art. 167

107 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
La nomina a ricevitore, dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 19 ottobre 1938 spetterà esclusivamente a quelli iscritti nel ruolo degli aiuto-ricevitori. Detta nomina è fatta con decreto del Ministro per le finanze. I prescelti hanno l'obbligo di prestare giuramento all'atto di assumere il servizio, con la procedura indicata nell'articolo precedente, qualora non l'abbiano già prestato all'atto della nomina ad aiuto-ricevitori. Per ogni ricevitore è tenuto presso l'amministrazione centrale del lotto uno stato matricolare. Il ricevitore ha l'obbligo di comunicare, a mezzo della Intendenza, tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.
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