Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo IV

Art. 65

In vigore dal 29 nov 1938
Le spese dipendenti dagli eventuali provvedimenti adottati dal Prefetto, ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, sono a carico del comune, salvo rivalsa sui proventi dell'azienda farmaceutica.
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