Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo III

Art. 63

In vigore dal 29 nov 1938
Nel caso previsto dalla lettera c) dell'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie, quando una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, dopo la formale diffida, incorra nuovamente nella violazione del divieto di vendita al pubblico, il Prefetto, prima di pronunciare la decadenza, deve contestare al legale rappresentante dell'ente i fatti, prefiggendogli il termine di giorni 10 per le eventuali controdeduzioni. Trascorso detto termine provvede con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanità e, nel caso di pronuncia di decadenza, fa eseguire la chiusura della farmacia.
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