Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo III

Art. 60

In vigore dal 29 nov 1938
Verificandosi uno dei casi previsti dalle lettere a), b), d), e), dell'art. 113 del testo unico delle leggi sanitarie, il Prefetto lo contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prefiggendogli il termine di giorni 10 per le eventuali deduzioni. Trascorso detto termine e sentito il Consiglio provinciale di sanità, provvede, con decreto motivato, che notifica in via amministrativa. Nel caso di pronunzia di decadenza farà eseguire la immediata chiusura della farmacia.
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