Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo III
Art. 56
In vigore dal 29 nov 1938
In qualunque epoca dell'anno venga autorizzata l'apertura della farmacia, la tassa di ispezione è dovuta per l'intero suo ammontare.
L'aggio di riscossione spettante all'esattore ed al ricevitore provinciale nella misura convenuta per le imposte dirette si aggiunge alla tassa.
Per la riscossione gli esattori ed i ricevitori provinciali sono tenuti a prestare una cauzione uguale all'importo di una rata del carico annuale.
Per la costituzione e l'approvazione di tale garanzia valgono le norme stabilite dal vigente testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e del relativo regolamento.
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