Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo III
Art. 53
In vigore dal 29 nov 1938
Il Prefetto, valendosi del registro in cui all' del presente regolamento, prepara la matricola dei debitori della tassa di ispezione, distinguendoli per comune, e indicando per ciascuno il nome, il cognome, la paternità, il domicilio e la farmacia.
Per quanto riguarda gli enti sarà indicata la denominazione dell'ente, la sede e la farmacia cui la tassa si riferisce. La matricola viene ogni anno, nel mese di gennaio, completata e rettificata con l'aggiunta di coloro che furono omessi e con la cancellazione di quelli che, per qualsiasi causa, furono indebitamente inscritti o che, per motivi sopravvenuti, ne debbono essere esclusi.
Essa deve essere esposta per 15 giorni durante il mese di febbraio nell'ufficio comunale. Il podestà, con avviso al pubblico, avverte del deposito della matricola, indicando i giorni e le ore in cui gli interessati potranno consultarla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-53