Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 48

In vigore dal 29 nov 1938
L'armadio farmaceutico, nei comuni dove funziona, dovrà essere rifornito dei medicinali dalla farmacia più vicina. La gestione di esso deve essere affidata al medico condotto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo