Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 44

In vigore dal 29 nov 1938
Le farmacie e le officine nelle quali si preparano sostanze da adoperarsi per iniezioni devono essere fornite dei mezzi atti ad assicurare una accurata sterilizzazione dei recipienti e del contenuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-44

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Art. 44 Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico. — Testo vigente | Portale Normativo