Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo II
Art. 39
In vigore dal 29 nov 1938
Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di un medico chirurgo o di un veterinario, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia all'acquirente se le domandi.
Quando le ricette contengano la prescrizione di materie velenose anche in minime dosi, queste ultime devono essere segnate in tutte lettere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-39