Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo II
Art. 38
In vigore dal 1 gen 2001
I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia.
I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purchè il richiedente anticipi l'ammontare delle spese di porto.
Hanno l'obbligo di spedire le ricette nel tempo strettamente necessario per eseguire magistralmente le preparazioni.
Qualunque ricetta deve essere firmata da un medico chirurgo o da un veterinario. I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-38