Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 37

In vigore dal 29 nov 1938
I farmacisti hanno l'obbligo di annotare: a) sulle ricette che spediscono, la data della spedizione ed il prezzo praticato; b) sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali: 1° la data della spedizione; 2° l'indicazione qualitativa e quantitativa del rimedio, secondo la ricetta; 3° la dose di somministrazione; 4° il prezzo praticato, indicando specificamente; a) l'importo complessivo delle sostanze; b) l'importo complessivo degli onorari professionali; c) il costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista. Debbono, inoltre, indicare chiaramente se il rimedio serve per uso esterno, interno, ipodermico o endovenoso; se deve essere adoperato a gocce; e quando si tratti di sostanze velenose, devono ciò rendere noto con adatto segno esterno molto visibile. Quando si tratti di rimedi per cura di animali, si scriverà su di un cartello attaccato all'involucro od alla boccetta del medicinale «per uso veterinario».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-37

In sintesi

I farmacisti devono obbligatoriamente riportare data e prezzo sulle ricette che spediscono. Sulle etichette dei recipienti o involucri dei medicinali devono indicare data, composizione qualitativa e quantitativa, dose di somministrazione e dettaglio del prezzo (sostanze, onorari professionali ed eventuale costo del recipiente). È inoltre necessario specificare la via di somministrazione (interno, esterno, ipodermico, endovenoso o a gocce), apporre un segno visibile per le sostanze velenose e applicare l'indicazione «per uso veterinario» per i rimedi destinati agli animali.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la trasparenza economica e la sicurezza del paziente, tracciando la preparazione e dispensazione dei medicinali attraverso indicazioni dettagliate su costi, dosaggi e modalità d'uso.

A chi si applica

La disposizione si applica ai farmacisti che spediscono ricette e preparano o confezionano medicinali per persone o animali.

Esempio pratico

Un farmacista prepara una soluzione su ricetta medica e applica sulla boccetta un'etichetta con la data, gli ingredienti, la dose e il dettaglio del costo. Inoltre, trattandosi di un farmaco per via iniettiva, indica chiaramente che è per uso ipodermico ed evidenzia il costo del flacone fornito.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per i farmacisti di annotare data e prezzo sulle ricette, compilare dettagliatamente le etichette dei medicinali (con dosi, composizione, scomposizione del prezzo e via di somministrazione), apporre contrassegni visibili per sostanze velenose e cartelli «per uso veterinario» per cure animali. Il testo non prevede sanzioni.

Domande frequenti

Quali dettagli del prezzo devono comparire sull'etichetta del medicinale?L'etichetta deve specificare l'importo complessivo delle sostanze, l'importo degli onorari professionali e il costo del recipiente, se fornito dal farmacista.
Come devono essere segnalate le sostanze velenose?Quando si tratta di sostanze velenose, il farmacista deve renderlo noto mediante un adatto segno esterno molto visibile.
Cosa va indicato se il medicinale è destinato alla cura degli animali?Si deve scrivere «per uso veterinario» su un cartello attaccato all'involucro o alla boccetta del medicinale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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