Art. 37
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-37
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-37
I farmacisti devono obbligatoriamente riportare data e prezzo sulle ricette che spediscono. Sulle etichette dei recipienti o involucri dei medicinali devono indicare data, composizione qualitativa e quantitativa, dose di somministrazione e dettaglio del prezzo (sostanze, onorari professionali ed eventuale costo del recipiente). È inoltre necessario specificare la via di somministrazione (interno, esterno, ipodermico, endovenoso o a gocce), apporre un segno visibile per le sostanze velenose e applicare l'indicazione «per uso veterinario» per i rimedi destinati agli animali.
La norma mira a garantire la trasparenza economica e la sicurezza del paziente, tracciando la preparazione e dispensazione dei medicinali attraverso indicazioni dettagliate su costi, dosaggi e modalità d'uso.
La disposizione si applica ai farmacisti che spediscono ricette e preparano o confezionano medicinali per persone o animali.
Un farmacista prepara una soluzione su ricetta medica e applica sulla boccetta un'etichetta con la data, gli ingredienti, la dose e il dettaglio del costo. Inoltre, trattandosi di un farmaco per via iniettiva, indica chiaramente che è per uso ipodermico ed evidenzia il costo del flacone fornito.
Obbligo per i farmacisti di annotare data e prezzo sulle ricette, compilare dettagliatamente le etichette dei medicinali (con dosi, composizione, scomposizione del prezzo e via di somministrazione), apporre contrassegni visibili per sostanze velenose e cartelli «per uso veterinario» per cure animali. Il testo non prevede sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.