Art. 39
Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 39

31 / 68
In vigore dal 29 nov 1938
Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di un medico chirurgo o di un veterinario, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia all'acquirente se le domandi. Quando le ricette contengano la prescrizione di materie velenose anche in minime dosi, queste ultime devono essere segnate in tutte lettere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-39