Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo III
Art. 50
In vigore dal 29 nov 1938
Si procede alla visita, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, con l'intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia.
Assiste in qualità di segretario un impiegato dell'Ufficio sanitario provinciale od il cancelliere della pretura o, in mancanza, il segretario del comune o chi per esso.
Il verbale viene steso in doppio originale, uno da trascriversi in apposito registro che il farmacista è obbligato a tenere e l'altro da trasmettersi al Prefetto della provincia.
Ambedue gli originali devono essere firmati, oltre che dai componenti la Commissione visitatrice, dal titolare o direttore della farmacia e dal segretario.
Qualora il titolare o direttore si rifiutasse di intervenire o di firmare il verbale, deve farsene menzione indicando i motivi del rifiuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-50