Regolamento per il servizio farmaceutico›Titolo III
Art. 57
In vigore dal 29 nov 1938
Debbono comunicarsi al Prefetto della provincia, nella quale la relativa farmacia ha sede:
a) dal podestà, la dichiarazione di morte di un titolare autorizzato, entro tre giorni dalla relativa denuncia, e la perdita della cittadinanza entro tre giorni dalla eseguita annotazione;
b) dal cancelliere del tribunale che l'ha pronunciata, la sentenza di interdizione o inabilitazione, quella di dichiarazione di fallimento e quella di omologazione di concordato, entro tre giorni dalla pubblicazione;
c) dal segretario del Sindacato provinciale, la cancellazione o la radiazione dall'albo professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-57