Regolamento per il servizio farmaceutico›Titolo IV
Art. 66
In vigore dal 29 nov 1938
Devono comunicarsi al Prefetto della Provincia, in cui la farmacia ha sede, nel termine di cinque giorni:
a) dal successore, per qualsiasi titolo, del titolare di una farmacia, di cui agli articoli 369, 370, 374 del testo unico delle leggi sanitarie e dal procuratore del registro competente, ogni trapasso del diritto di esercizio delle farmacie stesse;
b) dal titolare autorizzato di una delle medesime farmacie, l'assunzione o la surrogazione del direttore responsabile, a norma dell'art. 378 del citato testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-66