Art. 66
Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo IV

Art. 66

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In vigore dal 29 nov 1938
Devono comunicarsi al Prefetto della Provincia, in cui la farmacia ha sede, nel termine di cinque giorni: a) dal successore, per qualsiasi titolo, del titolare di una farmacia, di cui agli articoli 369, 370, 374 del testo unico delle leggi sanitarie e dal procuratore del registro competente, ogni trapasso del diritto di esercizio delle farmacie stesse; b) dal titolare autorizzato di una delle medesime farmacie, l'assunzione o la surrogazione del direttore responsabile, a norma dell'art. 378 del citato testo unico.
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