Art. 1
In vigore dal 29 nov 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 358 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento, approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829, sull'esercizio delle farmacie;
Sentito il Consiglio superiore di Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato l'unito regolamento per il servizio farmaceutico, composto di 68 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938-XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 46. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rd-1