Art. 65
Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo IV

Art. 65

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In vigore dal 29 nov 1938
Le spese dipendenti dagli eventuali provvedimenti adottati dal Prefetto, ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, sono a carico del comune, salvo rivalsa sui proventi dell'azienda farmaceutica.
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