Regolamento

Art. 9

In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 138 dello stesso regolamento è così modificato: «Art. 138. - Sono considerati aeromobili da lavoro aereo gli aeromobili impiegati a scopi industriali o commerciali ovvero a qualsiasi altro scopo di lucro, all'infuori dei trasporti indicati nel precedente articolo 137».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-9

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