Regolamento
Art. 8
In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 137 dello stesso regolamento è così modificato:
«Art. 137. - Sono considerati aeromobili da trasporto pubblico gli aeromobili impiegati per trasportare persone o cose mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche senza compenso, se il trasporto è effettuato da una impresa esercente trasporti aerei».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-8