Art. 8
Regolamento

Art. 8

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In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 137 dello stesso regolamento è così modificato: «Art. 137. - Sono considerati aeromobili da trasporto pubblico gli aeromobili impiegati per trasportare persone o cose mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche senza compenso, se il trasporto è effettuato da una impresa esercente trasporti aerei».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-8