Regolamento
Art. 11
In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 173 dello stesso regolamento è così modificato:
«Art. 173. - Ogni aerodina munita di organo motopropulsore, il cui peso totale massimo autorizzato sia uguale o superiore a duemila chilogrammi e ogni dirigibile, adibiti alla navigazione aerea internazionale, devono essere muniti di una stazione di radiocomunicazioni per la emissione e per la ricezione, atta al normale funzionamento in volo, quando debbano effettuare un viaggio in una delle seguenti condizioni:
a) interamente di giorno, su un percorso senza scalo la cui lunghezza sia prevista superiore a centosessanta chilometri;
b) interamente o parzialmente di notte;
c) su un percorso marino, un cui punto qualsiasi disti più di venticinque chilometri dalla costa.
Ogni aeromobile adibito a trasporti pubblici internazionali e atto a trasportare almeno dieci persone deve essere munito di detta stazione di radiocomunicazioni, indipendentemente dalle condizioni di peso e di viaggio indicate nel comma precedente».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-11