Regolamento

Art. 11

In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 173 dello stesso regolamento è così modificato: «Art. 173. - Ogni aerodina munita di organo motopropulsore, il cui peso totale massimo autorizzato sia uguale o superiore a duemila chilogrammi e ogni dirigibile, adibiti alla navigazione aerea internazionale, devono essere muniti di una stazione di radiocomunicazioni per la emissione e per la ricezione, atta al normale funzionamento in volo, quando debbano effettuare un viaggio in una delle seguenti condizioni: a) interamente di giorno, su un percorso senza scalo la cui lunghezza sia prevista superiore a centosessanta chilometri; b) interamente o parzialmente di notte; c) su un percorso marino, un cui punto qualsiasi disti più di venticinque chilometri dalla costa. Ogni aeromobile adibito a trasporti pubblici internazionali e atto a trasportare almeno dieci persone deve essere munito di detta stazione di radiocomunicazioni, indipendentemente dalle condizioni di peso e di viaggio indicate nel comma precedente».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-11

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Art. 11 Emendamenti al regolamento per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo