Regolamento
Art. 7
In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 134, numero 7°, dello stesso regolamento è così modificato:
«7° stazione radiotelegrafica o radiotelefonica, secondo quanto è previsto dai successivi articoli 173 e seguenti».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-7