Regolamento
Art. 2
In vigore dal 21 set 1938
L', comma primo, dello stesso regolamento è così modificato:
«. - Il pagamento delle tasse di approdo e di partenza da diritto alle prestazioni di un motorista e di un meccanico per tutti gli aeromobili di potenza non superiore ai 300 HP e di un motorista e di due meccanici per tutti gli aeromobili di potenza superiore».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-2