Regolamento
Art. 4
In vigore dal 21 set 1938
Il capo 1° del titolo III dello stesso regolamento è così modificato:
«CAPO 1°.
«Contrassegni di riconoscimento obbligatori
per gli aeromobili nazionali - Indicativo di chiamata.
«Art. 54. - Ogni aeromobile deve avere una marca di nazionalità: la marca italiana è rappresentata dalla lettera I. Deve inoltre avere una marca di immatricolazione, diversa per ogni aeromobile e rappresentata da un gruppo di quattro lettere.
Immediatamente dopo la lettera di nazionalità, deve essere tracciato un tratto di linea.
Le prescrizioni che precedono non si applicano agli alianti libratori, i quali sono contraddistinti da un numero progressivo, a norma del successivo articolo 164-bis.
«Art. 55. - Le marche di nazionalità e di immatricolazione devono essere dipinte sull'aeromobile o apposte in ogni altra maniera che assicuri uno stesso grado di stabilità e disposte come segue:
a) aerostati: per i dirigibili le marche devono essere disposte in prossimità della sezione-maestra in modo da apparire sui due lati e in alto; quest'ultima marca deve trovarsi a eguale distanza da quelle apposte sui lati;
per i palloni sferici le marche devono apparire due volte presso la circonferenza orizzontale massima ed essere disposte il più lontano possibile l'una dall'altra; per i palloni non sferici, devono essere disposte in prossimità della sezione maestra, sui due lati immediatamente al disopra dei punti di attacco dei cavi di sospensione della navicella;
per tutti gli aerostati, le marche disposte sui lati devono essere visibili tanto dai lati che dal suolo;
b) velivoli: le marche devono essere dipinte una volta sopra la superficie inferiore dei piani principali interiori e una volta sopra la superficie superiore dei piani principali superiori, col vertice delle lettere dalla parte del bordo anteriore. Esse devono essere dipinte anche lungo i lati della fusoliera, fra i piani principali e quelli di coda, o del corpo che la sostituisce;
c) altre aerodine: le disposizioni della lettera b) si applicano alle altre aerodine, compatibilmente con l'esistenza di elementi corrispondenti sui quali le marche possano essere applicate.
«Art. 56. - Le dimensioni delle marche di nazionalità e di immatricolazione sono le seguenti:
a) aerostati: per i dirigibili, l'altezza delle marche non deve essere inferiore a un dodicesimo del perimetro della sezione maestra del dirigibile;
per i palloni sferici, l'altezza delle marche deve essere uguale almeno a un quindicesimo della circonferenza orizzontale massima; per i palloni non sferici, uguale almeno a un dodicesimo del perimetro del pallone misurato all'altezza della sezione maestra;
b) velivoli: le marche da applicare sulle ali e sulla fusoliera o corpo di un velivolo sono formate, per ogni iscrizione, di lettere di eguale altezza e della più grande dimensione possibile, senza però raggiungere il margine visibile delle ali, della fusoliera o del corpo dell'aeromobile;
c) altre aerodine: le disposizioni della lettera b), si applicano alle altre aerodine, compatibilmente con l'esistenza di elementi corrispondenti sui quali le marche possano essere applicate.
Per tutti gli aeromobili, le lettere delle marche di nazionalità e di immatricolazione possono non eccedere metri 2,50 in altezza.
«Art. 57. - Le lettere delle marche di nazionalità e di immatricolazione devono essere maiuscole, in caratteri romani, senza ornamenti.
La larghezza di ciascuna lettera e la lunghezza del tratto di linea tracciato fra la lettera di nazionalità e le lettere di immatricolazione deve essere uguale ai due terzi dell'altezza delle lettere; la grossezza delle lettere e del tratto di linea deve essere uguale a un sesto di detta altezza.
Compatibilmente con la struttura dell'aeromobile, ciascuna lettera deve essere separata da quella che la precede o che la segue da uno spazio uguale alla metà della larghezza di ogni lettera. Uguale spazio deve separare il tratto di linea dalla lettera che lo precede e da quella che lo segue.
Per rendere le marche chiaramente leggibili, le lettere e il tratto di linea devono essere tracciati con tratto pieno e con colore uniforme che spicchi nettamente sul fondo.
«Art. 58. - Le marche di nazionalità e di immatricolazione devono essere disposte nelle migliori condizioni possibili di visibilità, tenendo conto delle linee di costruzione dell'aeromobile. Le marche devono essere mantenute sempre pulite e visibili.
«Art. 59. - Sugli alianti, le marche di nazionalità e di immatricolazione (per i veleggiatori) ovvero il numero di immatricolazione (per i libratori) devono essere dipinti lungo i due lati dell'aeromobile e sopra la superficie inferiore delle ali. Si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti, in quanto ciò sia reso possibile dalla conformazione e dalle linee di costruzione dell'aeromobile.
«Art. 60. - Ogni aeromobile deve portare, fissata in maniera visibile alla navicella o alla fusoliera, una targa di identità di metallo, sulla quale devono essere incisi il nome, il cognome e il domicilio del proprietario, e le marche di nazionalità e di immatricolazione dell'aeromobile.
«Art. 61. - Tutte le lettere dell'alfabeto possono essere impiegate per formare le combinazioni previste; sono escluse le lettere accentate.
Tuttavia, non possono adoperarsi nè le combinazioni che potrebbero essere confuse col segnale di pericolo (SOS) con altri segnali dello stesso genere come XXX (segnale d'urgenza), PAN (segnale di urgenza nel servizio radioelettrico per l'aeronautica) e TTT (segnale di sicurezza), nè le combinazioni di cinque lettere indicate nella seconda parte del codice internazionale delle segnalazioni.
«Art. 62. - Le marche di nazionalità e di immatricolazione di un aeromobile e il suo indicativo di chiamata sono identici.
L'indicativo di chiamata deve essere adoperato ogni qualvolta l'aeromobile debba emettere o ricevere segnali fatti con la radiotelegrafia o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, salvo per i segnali ottici nel caso in cui non è usato il codice Morse.
Dopo avere iniziato la comunicazione per mezzo dell'indicativo di chiamata composto di cinque lettere, la stazione d'aeromobile può adoperare un indicativo abbreviato, costituito:
a) in radiotelegrafia, dalla prima e dall'ultima lettera dell'indicativo completo di cinque lettere;
b) in radiotelefonia, da tutto il nome del proprietario dell'aeromobile (compagnia o privato) o da una parte di detto nome, seguiti dalle due ultime lettere della marca di immatricolazione.
Nel caso di comunicazioni per mezzo di segnali ottici, se non si adopera il codice Morse, si usano i metodi ordinari.
Le disposizioni che precedono, relative all'indicativo di chiamata, non concernono le regole speciali relative alle segnalazioni e radiosegnalazioni previste al successivo capo 3°, sezione 2ª del presente titolo».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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