Regolamento

Art. 15

In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 195 dello stesso regolamento è così modificato: «Art. 195. - Nessun brevetto o attestato può essere rilasciato, se il candidato non abbia superato gli esami stabiliti, secondo i programmi fissati nel capo 3° del presente titolo. Le commissioni esaminatrici in detti esami sono così costituite: a) se trattasi di brevetto di pilota di aerodina di primo o di secondo grado, da due rappresentanti del Ministero dell'aeronautica, nominati di volta in volta dalla Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e da un delegato della Reale unione nazionale aeronautica; b) se trattasi di brevetto di pilota di aerodina di terzo grado, da due rappresentanti del Ministero dell'aeronautica, nominati di volta in volta dalla Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, e da un esperto in diritto aeronautico; c) se trattasi di brevetto di ufficiale di rotta, da due rappresentanti del Ministero dell'aeronautica, nominati di volta in volta dalla Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, e da un esperto in navigazione aerea; d) se trattasi di brevetto di radioelettricista (radiotelegrafista o radiotelefonista), la commissione è costituita a norma dell' del decreto ministeriale 9 settembre 1936-XIV; e) se trattasi, infine, di uno qualsiasi degli altri brevetti o attestati, la commissione è di volta in volta designata dal Ministro dell'aeronautica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-15

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