Regolamento

Art. 19

In vigore dal 21 set 1938
La rubrica del titolo IV, capo 1°, sezione 2ª dello stesso regolamento è così modificata: «Brevetti e licenze di pilota di aerodina». L'articolo 207 è così modificato: «Art. 207. - Il brevetto di pilota di aerodina può essere di primo, di secondo o di terzo grado, corrispondenti ciascuno a un differente grado di crescente attitudine fisica, abilità e cognizioni speciali del titolare: a) il brevetto di primo grado, o brevetto nazionale di pilota di aerodina da turismo, riconosce ed attesta nel titolare la capacità di compiere, secondo le abilitazioni inscritte sul brevetto stesso, voli in qualità di pilota: atterrando anche in un aeroporto che non sia quello di partenza, purchè aperto al traffico pubblico o privato, nonché nei campi di fortuna compresi in un elenco stabilito dal Ministero dell'aeronautica; con divieto di portare a bordo passeggeri; con divieto di uscire dal territorio nazionale; a solo scopo turistico, cioè con esclusione di compensi di qualsiasi natura; b) il brevetto di secondo grado, o brevetto internazionale di pilota di aerodina da turismo, riconosce ed attesta nel titolare la capacità di compiere, secondo le abilitazioni inscritte sul brevetto stesso, voli in qualità di pilota: atterrando anche in un aeroporto che non sia quello di partenza, purchè aperto al traffico pubblico o privato, nonché nei campi di fortuna compresi in un elenco stabilito dal Ministero dell'aeronautica; con o senza passeggeri; con o senza carico qualsiasi; con facoltà di uscire dal territorio nazionale; a solo scopo turistico, cioè con esclusione di compensi di qualsiasi natura; c) il brevetto di terzo grado, o brevetto internazionale di pilota di aerodina per i trasporti pubblici o per il lavoro aereo, riconosce ed attesta nel titolare la capacità di compiere secondo le abilitazioni inscritte sul brevetto stesso, voli in qualità di pilota: atterrando in qualsiasi aeroporto, purchè aperto al traffico pubblico o privato; con o senza passeggeri; con o senza carico qualsiasi; con facoltà di uscire dal territorio nazionale; ricevendo un compenso di qualsiasi natura». Sono abrogati l'articolo 216 e l'allegato 13 allo stesso regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-19

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Art. 19 Emendamenti al regolamento per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo