Regolamento
Art. 19
In vigore dal 21 set 1938
La rubrica del titolo IV, capo 1°, sezione 2ª dello stesso regolamento è così modificata: «Brevetti e licenze di pilota di aerodina».
L'articolo 207 è così modificato:
«Art. 207. - Il brevetto di pilota di aerodina può essere di primo, di secondo o di terzo grado, corrispondenti ciascuno a un differente grado di crescente attitudine fisica, abilità e cognizioni speciali del titolare:
a) il brevetto di primo grado, o brevetto nazionale di pilota di aerodina da turismo, riconosce ed attesta nel titolare la capacità di compiere, secondo le abilitazioni inscritte sul brevetto stesso, voli in qualità di pilota:
atterrando anche in un aeroporto che non sia quello di partenza, purchè aperto al traffico pubblico o privato, nonché nei campi di fortuna compresi in un elenco stabilito dal Ministero dell'aeronautica;
con divieto di portare a bordo passeggeri;
con divieto di uscire dal territorio nazionale;
a solo scopo turistico, cioè con esclusione di compensi di qualsiasi natura;
b) il brevetto di secondo grado, o brevetto internazionale di pilota di aerodina da turismo, riconosce ed attesta nel titolare la capacità di compiere, secondo le abilitazioni inscritte sul brevetto stesso, voli in qualità di pilota:
atterrando anche in un aeroporto che non sia quello di partenza, purchè aperto al traffico pubblico o privato, nonché nei campi di fortuna compresi in un elenco stabilito dal Ministero dell'aeronautica;
con o senza passeggeri;
con o senza carico qualsiasi;
con facoltà di uscire dal territorio nazionale;
a solo scopo turistico, cioè con esclusione di compensi di qualsiasi natura;
c) il brevetto di terzo grado, o brevetto internazionale di pilota di aerodina per i trasporti pubblici o per il lavoro aereo, riconosce ed attesta nel titolare la capacità di compiere secondo le abilitazioni inscritte sul brevetto stesso, voli in qualità di pilota:
atterrando in qualsiasi aeroporto, purchè aperto al traffico pubblico o privato;
con o senza passeggeri;
con o senza carico qualsiasi;
con facoltà di uscire dal territorio nazionale;
ricevendo un compenso di qualsiasi natura».
Sono abrogati l'articolo 216 e l'allegato 13 allo stesso regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-19