Regolamento

Art. 21

In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 210 è così modificato: «Art. 210. - I titolari di un brevetto di primo, di secondo o di terzo grado, che non abbiano diritto al rinnovo di esso nè abbiano conseguito l'autorizzazione per l'esercizio delle mansioni inerenti al brevetto di grado inferiore, per ottenere la reintegrazione del brevetto devono superare le prove pratiche rispettivamente previste dagli articoli 243, 243-bis e 244. A tal fine, l'aspirante deve presentare al Ministero dell'aeronautica apposita domanda, corredata di una dichiarazione rilasciata dal pilota istruttore e controfirmata dal dirigente una scuola di pilotaggio, nella quale si attesti, sotto la personale responsabilità dei firmatari, che l'aspirante si trova nelle condizioni volute per subire le prove. Il Ministero dell'aeronautica, su motivata proposta del pilota istruttore o del dirigente la scuola di pilotaggio, può dispensare in tutto o in parte il titolare di un brevetto, incorso nella decadenza, dal compiere le prove di reintegrazione. L'attività di volo svolta in qualità di pilota militare dai titolari di un brevetto civile, incorsi nella decadenza, è requisito sufficiente per ottenere la reintegrazione del brevetto, semprechè tale attività sia stata effettuata entro gli ultimi sei mesi, se trattasi di reintegrazione del brevetto di terzo grado ed entro gli ultimi dodici mesi, se trattasi di reintegrazione dei brevetti di primo o di secondo grado».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-21

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