Regolamento
Art. 18
In vigore dal 21 set 1938
Il capoverso dell'articolo 204 dello stesso regolamento è così modificato:
«I piloti adibiti ai trasporti pubblici e gli ufficiali di rotta non possono entrare in funzione prima degli anni ventuno, nè dopo dei quarantacinque».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-18