Art. 18
Regolamento

Art. 18

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In vigore dal 21 set 1938
Il capoverso dell'articolo 204 dello stesso regolamento è così modificato: «I piloti adibiti ai trasporti pubblici e gli ufficiali di rotta non possono entrare in funzione prima degli anni ventuno, nè dopo dei quarantacinque».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-18