Regolamento
Art. 15
15 / 44In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 195 dello stesso regolamento è così modificato:
«Art. 195. - Nessun brevetto o attestato può essere rilasciato, se il candidato non abbia superato gli esami stabiliti, secondo i programmi fissati nel capo 3° del presente titolo.
Le commissioni esaminatrici in detti esami sono così costituite:
a) se trattasi di brevetto di pilota di aerodina di primo o di secondo grado, da due rappresentanti del Ministero dell'aeronautica, nominati di volta in volta dalla Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e da un delegato della Reale unione nazionale aeronautica;
b) se trattasi di brevetto di pilota di aerodina di terzo grado, da due rappresentanti del Ministero dell'aeronautica, nominati di volta in volta dalla Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, e da un esperto in diritto aeronautico;
c) se trattasi di brevetto di ufficiale di rotta, da due rappresentanti del Ministero dell'aeronautica, nominati di volta in volta dalla Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, e da un esperto in navigazione aerea;
d) se trattasi di brevetto di radioelettricista (radiotelegrafista o radiotelefonista), la commissione è costituita a norma dell' del decreto ministeriale 9 settembre 1936-XIV;
e) se trattasi, infine, di uno qualsiasi degli altri brevetti o attestati, la commissione è di volta in volta designata dal Ministro dell'aeronautica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-15