Regolamento
Art. 9
9 / 44In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 138 dello stesso regolamento è così modificato:
«Art. 138. - Sono considerati aeromobili da lavoro aereo gli aeromobili impiegati a scopi industriali o commerciali ovvero a qualsiasi altro scopo di lucro, all'infuori dei trasporti indicati nel precedente articolo 137».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-9