Regolamento

Art. 35

In vigore dal 21 set 1938
I commi primo e secondo dell'articolo 239 dello stesso regolamento sono così modificati: «La persistenza dei requisiti psicofisiologici necessari al disimpegno delle mansioni aeronautiche indicate nei precedenti articoli deve essere controllata: a) ogni sei mesi, per i titolari dei brevetti di pilota di aerodina di terzo grado e di pilota di dirigibile; b) ogni anno, per i titolari dei brevetti di ufficiale di rotta, di pilota di aerodina di primo o di secondo grado, di pilota di pallone libero, di motorista di aeromobile e di radioelettricista di aeromobile. Le visite di accertamento periodico devono essere eseguite presso uno degli Istituti medico-legali della Regia aeronautica. In casi eccezionali, da determinarsi di comune accordo fra l'Ufficio centrale di sanità e la Direzione generale della aviazione civile e del traffico aereo del Ministero dell'aeronautica, le visite anzidette possono aver luogo, presso una delle commissioni speciali all'uopo stabilite dal Ministero stesso ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 35 Emendamenti al regolamento per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo