Regolamento
Art. 37
In vigore dal 21 set 1938
Il terzo e il quarto capoverso dell'articolo 242-bis sono così modificati:
«Alle prove assistono esaminatori debitamente delegati a norma dell'art. 195, i quali esprimono il loro giudizio sulla idoneità del candidato assegnandogli un voto per il gruppo delle prove teoriche e uno per quello delle prove pratiche. I voti sono espressi in ventesimi. Non è riconosciuto idoneo il candidato che, in ciascuno dei due gruppi di prove, abbia riportato una votazione inferiore a dodici ventesimi.
«I verbali ufficiali, redatti dagli esaminatori al termine delle prove, sono trasmessi alle autorità competenti. Si devono menzionare i vari incidenti eventualmente sopravvenuti, specialmente negli atterraggi».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-37