Regolamento

Art. 34

In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 237 è cosi modificato: «Art. 237. - Chiunque intenda conseguire uno dei brevetti o l'attestato previsti all'art. 189, deve, preventivamente e a proprie spese, sottoporsi alle prescritte visite mediche presso uno degli istituti medico-legali della Regia aeronautica. In casi eccezionali, da determinarsi di comune accordo fra l'Ufficio centrale di sanità e la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo del Ministero dell'aeronautica, le visite anzidette possono aver luogo presso una delle commissioni speciali all'uopo stabilite dal Ministero stesso. Contro l'esito di dette visite di accertamento iniziale non è ammesso gravame di sorta».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-34

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Art. 34 Emendamenti al regolamento per la navigazione aerea. — Testo vigente | Portale Normativo