Regolamento

Art. 30

In vigore dal 21 set 1938
L'articolo 230 dello stesso regolamento è così modificato: «Art. 230. - Il brevetto di ufficiale di rotta è il riconoscimento della conseguita attitudine a seguire, rintracciare e dirigere la rotta che tiene e deve tenere un aeromobile, servendosi a tale scopo dei mezzi e delle cognizioni scientifiche e pratiche di navigazione. Vi sono due classi di brevetto di ufficiale di rotta, corrispondenti alle due classi che per tale brevetto ha istituito la Commissione internazionale per la navigazione aerea in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919. Il brevetto di ufficiale di rotta è valido per un anno ed è rinnovabile alla sua scadenza. La rinnovazione è però subordinata, oltre che alla persistenza dei requisiti psicofisiologici, anche ad eventuali accertamenti sulla capacità tecnica richiesta per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di rotta».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-30

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