Regolamento

Art. 28

In vigore dal 21 set 1938
La sezione 4ª del titolo IV, capo I, dello stesso regolamento è così modificata: «Sezione 4ª - Brevetto e licenza di pilota di pallone libero. 221. - Il brevetto di pilota di pallone libero riconosce ed attesta nel titolare la capacità di eseguire ascensioni e viaggi con palloni liberi di qualsiasi cubatura, anche avendo a bordo passeggeri». «Art. 222. - La licenza di pilota di pallone libero comprova, l'autorizzazione concessa al titolare di esercitare le mansioni anzidette. Brevetto e licenza sono conformi all'annesso modello (allegato 18)». «Art. 223. - Il possesso del brevetto di pilota militare di pallone libero dà diritto alla concessione del brevetto indicato nell'articolo 221, corredato dalla licenza indicata nell'articolo 222. Non deve farsi luogo a tale concessione se il titolare del brevetto militare abbia cessato di essere in attività di servizio militare». «Art. 224. - Il brevetto di pilota di pallone libero perde ogni validità ove siano trascorsi, per qualsiasi motivo, tre anni senza che il titolare abbia compiuto come pilota di pallone libero un'ora almeno di volo ». «Art. 225. - Il titolare di un brevetto di pilota di pallone libero, munito della relativa licenza, per poter partecipare a gare sportive nazionali ed internazionali, deve essere provvisto della apposita tessera sportiva rilasciata dalla Reale unione nazionale aeronautica». L'allegato 18 è modificato conformemente all'annesso modello (Allegato D).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-r-28

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