Art. 6
In vigore dal 30 mar 1938
Coloro che, alla data della pubblicazione del presente decreto dimostreranno, con regolare documentazione, di esercitare da almeno un triennio l'arte del maniscalco o quella del castrino, potranno, su giudizio di apposita Commissione, da nominarsi secondo le norme fissate dal regolamento, di cui all', conseguire un attestato che li abiliti alla continuazione dell'esercizio.
Del pari, su giudizio favorevole della stessa Commissione, potranno conseguire lo stesso attestato i maniscalchi che documenteranno di aver frequentato e superato l'esame, al termine degli speciali corsi indetti dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani, prima dell'andata in vigore del presente decreto.
Il rilascio di tali attestati sarà soggetto al pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dall'.
Il regolamento di cui all' stabilirà il termine entro il quale saranno applicabili le disposizioni, di cui al 1° e 2° comma del presente articolo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte del conti, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 395, foglio 48. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-11-25;2653#art-6