Art. 5
In vigore dal 30 mar 1938
Il maniscalco od il castrino che esorbiti dai limiti assegnati alla propria attività dal regolamento previsto dall', compiendo atti propri della professione di veterinario o di altre professioni sanitarie, è punito con le pene stabilite dall'art. 348 del Codice penale.
In conseguenza di condanna penale divenuta definitiva per il reato di cui innanzi, sarà provveduto, a carico del condannato, al ritiro della licenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-11-25;2653#art-5