Art. 5

In vigore dal 30 mar 1938
Il maniscalco od il castrino che esorbiti dai limiti assegnati alla propria attività dal regolamento previsto dall', compiendo atti propri della professione di veterinario o di altre professioni sanitarie, è punito con le pene stabilite dall'art. 348 del Codice penale. In conseguenza di condanna penale divenuta definitiva per il reato di cui innanzi, sarà provveduto, a carico del condannato, al ritiro della licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-11-25;2653#art-5

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