Art. 3
In vigore dal 30 mar 1938
Il rilascio della licenza per l'esercizio delle arti di maniscalco e di castrino sarà soggetto al pagamento di una tassa di concessione governativa a norma dell'art. 142 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Detta tassa è fissata per l'arte del maniscalco in L. 36 e per quella del castrino in L. 50, da pagarsi in modo ordinario presso l'Ufficio del registro. La bolletta di quietanza mod. 72-A, dimostrante l'effettuato pagamento della tassa, va allegata alla domanda di richiesta della licenza.
Nel caso di cumulo dell'esercizio delle due arti nella stessa persona, occorre munirsi di entrambi le relative licenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-11-25;2653#art-3