Art. 2
In vigore dal 30 mar 1938
L'esercizio delle arti di cui al precedente articolo è sottoposto al controllo sanitario dei veterinari provinciali e dei veterinari comunali e consorziali.
Le norme relative alle prove di esame, i limiti e le modalità di esercizio delle arti stesse saranno determinati da apposito regolamento, da emanarsi, ai sensi dell', numero 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quelli per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.
Con lo stesso regolamento sarà provveduto a quanto altro occorra per l'applicazione del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-11-25;2653#art-2