Art. 4
In vigore dal 30 mar 1938
Chiunque non trovandosi in possesso della prescritta licenza eserciti l'arte del maniscalco o quella del castrino è punito con la pena stabilita nel 1° comma dell'art. 141 del testo unico delle leggi sanitarie.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario, ordinerà il sequestro del materiale destinato all'esercizio dell'arte e, per il maniscalco, anche la chiusura della mascalcia.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-11-25;2653#art-4